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Divieto di custodia dei cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente.

Divieto di custodia dei cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente fino al 30 settembre 2022, stabilito dall' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 03.08.2022.

Da Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 "Norme per la tutela degli animali",

la detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un
tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del
cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Questa ordinanza deroga a tale norma regolamentare in considerazione che il territorio regionale è stato ed è tutt’ora interessato da numerosi incendi che hanno causato
il decesso e la sofferenza di animali d'affezione quale conseguenza dell’impossibilità di predisporre la loro
tempestiva evacuazione in occasione emergenziale e che pertanto risulta necessario derogare a quanto previsto dall’art. 2 dell’allegato A al Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R, in applicazione dell’art. 5 della L.R. 59/2009 vietando la detenzione dei cani alla catena