Il servizio di Stato Civile ha la funzione di registrare in atti ufficiali aventi prova legale i fatti principali della vita delle persone: nascita, acquisto e perdita della cittadinanza, matrimonio, morte. L'ufficiale dello stato civile riceve dichiarazioni e documenti che vengono iscritti o trascritti e annotati nei registri e che documentano fatti o atti che danno origine allo status delle persone e ne determinano i mutamenti.
Gli atti dello Stato Civile definiscono le diverse situazioni giuridiche, con la possibilità di farle valere in giudizio, oltre a svolgere una funzione di pubblicità in quanto, provvedimenti diversi devono essere annotati sugli atti per essere resi conoscibili ai terzi interessati.
- Denuncia di Nascita
- Pubblicazioni di Matrimonio
- Celebrazione Matrimoni Civili
- Separazione personale dei coniugi
- Divorzio
- Cittadinanza Italiana
- Denuncia di Morte
- Rilascio estratti, certificati, copie integrali
DENUNCIA DI NASCITA
La denuncia di nascita può essere resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, oppure dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. La dichiarazione può essere resa:
- entro dieci giorni, presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel Comune di residenza dei genitori;
- entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo degli stessi, la dichiarazione va presentata davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre.
MODALITA':
Il denunciante o i denuncianti (nel caso di entrambi i genitori) devono essere muniti di:
- Documento d'identità
- Certificato di assistenza al parto rilasciato all'ostetrica
FIGLI NATURALI:
Se il bambino è nato da genitori non sposati tra loro, la denuncia va effettuata congiuntamente da entrambi i genitori, o da quello dei due che intende riconoscere il bambino come proprio figlio naturale. Tramite il servizio "SIATEL" collegato al Ministero delle Finanze, l'Ufficiale d'Anagrafe, dopo l'iscrizione del bambino nel registro della popolazione residente, provvede all'attribuzione del codice fiscale del neonato.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni allo scopo di stabilire attraverso l'esame della documentazione acquisita dall'ufficiale di stato civile o a lui prodotta, che esistono le condizioni per ammettere gli sposi al matrimonio e per consentire a chi sia a conoscenza dell'esistenza di impedimenti di renderli noti prima del matrimonio stesso. La pubblicazione consiste nell'affissione di un avviso di matrimonio, nei comuni di rispettiva residenza, contenente i dati degli sposi e l'indicazione del luogo di celebrazione; detta pubblicazione rimane esposta otto giorni consecutivi. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato delle eseguite pubblicazioni.
La richiesta di pubblicazione è fatta dagli sposi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza di uno dei due nubendi. I richiedenti non dovranno produrre alcun documento, ma dichiarare i propri dati anagrafici, e quanto richiesto dalla vigente normativa. Sarà poi compito dell'Ufficiale dello Stato Civile verificare l'esattezza delle dichiarazioni acquisendo d'ufficio, e quindi senza oneri per le parti, tutti i documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. Quindi si procederà a sottoscrivere il processo verbale dell'atto di pubblicazione. Quindi l'Ufficiale dello Stato Civile, con separato atto, provvederà all'affissione per otto giorni consecutivi delle pubblicazioni nell'apposita bacheca. Per i matrimoni che verranno celebrati con il rito religioso gli sposi dovranno esibire la richiesta di pubblicazioni di matrimonio del parroco.
CASI PARTICOLARI:
- I minori di età non possono contrarre matrimonio. Chi abbia già compiuto i 16 anni deve fare istanza al Tribunale dei Minori di Firenze il quale decide sull'ammissione al matrimonio
- Gli stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia, presenteranno: il Nulla-Osta attestante la inesistenza di impedimenti al matrimonio. Detto documento può essere rilasciato dall'Autorità Consolare in Italia, e quindi dovrà essere legalizzato dalla Prefettura (ad esclusione dei seguenti paesi convenzionati: Francia/Germania/Paesi Bassi/Svizzera/Cipro/Gran Bretagna/Austria), oppure dall'Autorità competente del proprio paese ed in questo caso il documento va legalizzato dal Consolato o Ambasciata italiana all'estero. Il nulla-osta deve indicare: Nome e Cognome, Data e Luogo di Nascita, Paternità e Maternità, Cittadinanza, residenza e Stato Libero, la copia dell'atto di nascita, tradotta e legalizzata dal Consolato italiano all'estero o da quello Straniero in Italia, quando il nulla-osta non contenga i dati relativi alla nascita; passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per presa visione).
COSTI PER LA PUBBLICAZIONE:
- 1 marca da bollo da Euro 16,00 se gli sposi sono entrambi residenti nel Comune di Montopoli V.A.
- 2 marche da bollo da Euro 16,00 se residenti in comuni diversi