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Ufficio responsabile
Servizi Demografici (Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva)
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Descrizione aggiuntiva
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 9 maggio 2012 (art. 5, comma 6).
E' possibile effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:
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cambio di abitazione all'interno del Comune
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iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune
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iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero
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emigrazione all'estero
Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la irricevibilità della stessa, copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Ai fini del cambio di residenza è fondamentale indicare il numero dell'interno dell'appartamento.
Parallelamente alla semplificazione del procedimento di iscrizione anagrafica, sono state inasprite le sanzioni amministrative e penali nei casi di dichiarazioni false o mendaci. (art. 75 e 76 del DPR 445/2000)
Documentazione da presentare
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dichiarazione di residenza, sottoscritta dal richiedente e da tutte le persone maggiorenni che insieme a lui trasferiscono la residenza
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documento d'identità di tutti i sottoscrittori
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patente di guida italiana se posseduta
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ulteriori documenti in casi particolari
CASI PARTICOLARI:
Cittadini non italiani
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In caso di cittadini stranieri (extracomunitari), è richiesta l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato A: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
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In caso di cittadini comunitari, per la prima iscrizione è richiesta l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato B: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.
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In generale, il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Minori
Se il cambio di residenza riguarda un minore presso uno dei due genitori, il genitore assente può esprimere l'assenso al trasferimento presentandosi di persona allo sportello oppure inviado il modulo "Residenza minori: assenso altro genitore". In entrambi i casi è necessario allegare copia di un documento di identità valido.
Richiesta di residenza all'estero
Per i cittadini non italiani: con l'invio del modulo "Dichiarazione trasferimento all'estero" il richiedente sarà cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero.
Per i cittadini italiani: nel caso il richiedente intenda trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore ad un anno, il cittadino italiano può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo "Dichiarazione trasferimento all'estero". In tal caso, il cittadino è obbligato a recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Si consiglia di leggere le istruzioni nell'ultima pagina del modulo.
Come fare la richiesta
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
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per email all'indirizzo info@comune.montopoli.pi.it o tramite PEC a info@pec.comune.montopoli.pi.it, presentando la modulistica firmata e scansionata con allegati i documenti di identità (gli allegati devono essere inviati in PDF e possono essere firmati anche digitalmente).
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consegnando i moduli al protocollo, unitamente alle fotocopie dei documenti previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune.
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per posta a mezzo raccomandata: Comune di Montopoli in val d'Arno - Servizi Demografici, Via Guicciardini, 61 – 56020 Montopoli V.A. (PI).
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presentandosi di persona allo sportello anagrafico, esclusivamente previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune.
Le variazioni anagrafiche si possono effettuare direttamente sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) accedendo con la propria identità digitale.
Costi/Tariffe
Le pratiche di residenza non hanno costi e non sono necessarie marche da bollo.
Tempi
Nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione verrà effettuata la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione.
Al momento della gestione della pratica, l'ufficio invierà le comunicazione di avvio procedimento all'interessato e ai controinteressati. La variazione di residenza verrà trasmessa telematicamente alla competente Motorizzazione Civile. Si informa che la Motorizzazione Civile non invierà alcun tagliando all'interessato a seguito di variazione di residenza. Una attestazione contenente le informazioni su tutte le variazioni avvenute potrà essere scaricata collegandosi al Portale dell'automobilista www.ilportaledellautomobilista.it. Per segnalare errori e chiedere informazioni sullo stato della pratica è necessario contattare il numero verde della Motorizzazione 800 232323.
Gli accertamenti verranno svolti a seguito della dichiarazione resa per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione s'intende confermata.
Nel caso in cui l'accertamento della dimora abituale dia esito negativo, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti. In tal caso l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
In caso di accertamento negativo l'interessato decadrà immediatamente dai benefici acquisiti, sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e denunciato alla competente autorità per le responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni false o dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Pratiche correlate
Chi cambia residenza deve presentare anche denuncia ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
Normativa
DPR 223/1989 vigente al 18/08/2015
Decreto Legge 47/2014 art. 5
Legge n. 35/2012 art. 5
Circolare n. 9 del 27 aprile 2012 del Ministero dell'Interno