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AUTENTICA DI FIRME, COPIE E FOTOGRAFIE

Consiste nella dichiarazione da parte del Funzionario che la copia di un documento è uguale al suo originale, oppure che la firma è stata apposta dall'interessato in sua presenza.

Descrizione

Autenticazione di firma
L'autenticazione della firma consiste nell'attestazione del funzionario autenticante (funzionario incaricato dal sindaco, notaio, cancelleria del tribunale e segretario comunale) che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del firmatario a mezzo valido documento di riconoscimento. La sottoscrizione di istanza da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. L'istanza può essere presentata o anche spedita tramite posta, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore non autenticata. L'autenticazione della firma non può essere effettuata dal funzionario incaricato dal Sindaco, in atti rivolti ad organi del potere giurisdizionale (ad esempio: ricorsi e procedimenti civili, penali, amministrativi, querele, ecc.)

Autenticazione di copia
Il cittadino può consegnare agli uffici della Pubblica Amministrazione, al posto dell'originale di un atto o documento, la copia autenticata. L'autenticazione consiste nell'attestazione della conformità all'originale (che viene esibito per il confronto e la verifica) apposta in calce alla copia dal funzionario addetto al ricevimento (o, in alternativa, dal funzionario incaricato dal sindaco o da un notaio o dal cancelliere del tribunale). Il cittadino, per la presentazione di documenti o attestati in occasione di partecipazione a concorsi, potrà evitare di autenticare tutte le copie: sarà sufficiente che il medesimo dichiari che la copia è conforme all'originale; lo stesso discorso vale per le copie delle pubblicazioni per le quali si ricorrerà ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non autenticata, in quanto collegata ad un'istanza. Qualora l'originale sia depositato presso un ufficio della Pubblica Amministrazione, l'autenticazione va richiesta all'ufficio che ha in deposito l'atto. Non sono autenticabili: le foto, gli atti e copie di documento già resi conformi all'originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni, le fotocopie di certificazioni mediche.

Autenticazione di fotografia
Per ottenere un documento o un'autorizzazione da un ufficio della Pubblica Amministrazione (es.: passaporto, patente automobilistica o nautica, patente di operatore di conduttore di caldaie a vapore, porto d'arma, licenza di caccia o pesca, ecc.) l'interessato si presenta dal funzionario preposto al rilascio, con una foto e un documento d'identificazione valido. Chi non può presentarsi a quell'ufficio, può rivolgersi anche allo sportello dell'Anagrafe e ottenere immediatamente l'autenticazione della fotografia. Non possono essere effettuate autenticazioni di fotografia per partecipare a concorsi pubblici, per iscrizioni a corsi, scuole di ogni ordine e grado, Università, gite scolastiche, società sportive, ecc.

Tipologia

Modulistica

Formati disponibili

Pdf

Licenza d'uso

Licenza aperta

Ufficio responsabile

Documenti

Servizi collegati

Prenotazione appuntamenti

Servizio dedicato alla prenotazione degli appuntamenti.

Ultima modifica: martedì, 19 marzo 2024

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